Art. 4
In vigore dal 26 nov 2009
1. Quanto alle questioni di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione rappresenta quest’ultima in occasione delle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione ONU, in particolare in occasione della conferenza degli Stati parti di cui all’ della convenzione in questione e agisce a nome della Comunità in merito alle questioni che rientrano nella sfera di competenza degli organismi suddetti.
2. Quanto alle questioni di competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri stabiliscono in anticipo le modalità appropriate per rappresentare la posizione della Comunità nelle riunioni degli organismi creati dalla convenzione ONU. I dettagli di tale rappresentazione sono definiti in un codice di condotta convenuto prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome della Comunità.
3. Nelle riunioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione e gli Stati membri, se del caso previa consultazione delle altre istituzioni comunitarie interessate, cooperano strettamente in particolare sulle questioni attinenti alle modalità di monitoraggio, relazione e voto. Le disposizioni volte ad assicurare una stretta cooperazione sono anch’esse trattate nel codice di condotta di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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