Art. 2

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di conferma formale della convenzione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità degli della convenzione ONU. 2.   All’atto del deposito dello strumento di conferma formale, la persona o le persone abilitate, conformemente all’, paragrafo 1, della convenzione, depositano altresì la dichiarazione di competenza e la riserva di cui rispettivamente agli allegati II e III della presente decisione.
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