Art. 44

Organizzazioni d’integrazione regionale

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Per «organizzazione d’integrazione regionale» si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato dalla presente convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle proprie competenze. 2.   I riferimenti agli «Stati parti» nella presente convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze. 3.   Ai fini dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafi 2 e 3, della presente convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un’organizzazione d’integrazione regionale. 4.   Le organizzazioni d’integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, nella conferenza degli Stati parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono parti alla presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.
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Organizzazioni d’integrazione regionale (Art. 44 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo