Art. 47

Emendamenti

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Ogni Stato parte può proporre un emendamento alla presente convenzione e sottoporlo al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunzia a favore della convocazione di tale conferenza, il segretario generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti presenti e votanti è sottoposto dal segretario generale all’assemblea generale delle Nazioni Unite per l’approvazione e a tutti gli Stati parti per la successiva accettazione. 2.   Ogni emendamento adottato e approvato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell’adozione dell’emendamento. Successivamente, l’emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L’emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato. 3.   Se la conferenza degli Stati parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli entra in vigore per tutti gli Stati parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell’adozione dell’emendamento.
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Emendamenti (Art. 47 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo