Art. 34
Comitato sui diritti delle persone con disabilità
In vigore dal 26 nov 2009
1. È istituito un comitato sui diritti delle persone con disabilità (il «comitato»), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il comitato si compone, al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente convenzione sono aggiunti sei membri al comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta levatura morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell’, paragrafo 3, della presente convenzione.
4. I membri del comitato sono eletti dagli Stati parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti, sono eletti membri del comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il segretario generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati parti della presente convenzione.
7. I membri del comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scade al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8. L’elezione dei sei membri addizionali del comitato si tiene in occasione delle elezioni ordinarie, secondo le pertinenti disposizioni del presente articolo.
9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente articolo per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.
10. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
11. Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente convenzione e convoca la prima riunione.
12. I membri del comitato ricevono, con l’approvazione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni fissate dall’assemblea generale, tenendo in considerazione l’importanza delle funzioni del comitato.
13. I membri del comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle pertinenti sezioni della convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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