Art. 33

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Gli Stati parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione della presente convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all’attuazione della presente convenzione nei differenti settori e a differenti livelli. 2.   Gli Stati parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’attuazione della presente convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati parti tengono in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani. 3.   La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:48(1):oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Applicazione a livello nazionale e monitoraggio (Art. 33 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo