Art. 28
Adeguati livelli di vita e protezione sociale
In vigore dal 26 nov 2009
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, e al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
a)
garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità che siano appropriati ed a costi accessibili;
b)
garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale e a quelli di riduzione della povertà;
c)
garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie in situazioni di povertà l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno e orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
d)
garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
e)
garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.
Storico versioni
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