Art. 32
Cooperazione internazionale
In vigore dal 26 nov 2009
1. Gli Stati parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:
a)
far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
b)
agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e migliori prassi;
c)
agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
d)
fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all’acquisto e alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Le disposizioni del presente articolo fanno salvo l’obbligo di ogni Stato parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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