Art. 29
Partecipazione alla vita politica e pubblica
In vigore dal 26 nov 2009
Gli Stati parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:
a)
garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l’altro:
i)
assicurando che le procedure, le strutture e i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
ii)
proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni e in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, a esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
iii)
garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.
b)
promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
i)
la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici;
ii)
la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
Storico versioni
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