Art. 26

Abilitazione e riabilitazione

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Gli Stati parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, il pieno inserimento e la piena partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi: a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno; b) facilitino la partecipazione e l’integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontari e siano a disposizione delle persone con disabilità il più vicino possibile alle loro comunità, comprese le aree rurali. 2.   Gli Stati parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione. 3.   Gli Stati parti promuovono l’offerta, la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati per le persone con disabilità, che ne facilitino l’abilitazione e la riabilitazione.
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Abilitazione e riabilitazione (Art. 26 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo