Art. 31
Statistiche e raccolta dei dati
In vigore dal 26 nov 2009
1. Gli Stati parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare e attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
a)
essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
b)
essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata e devono essere utilizzate per valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati parti alla presente convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.
Storico versioni
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