Art. 38

Relazione del comitato con altri organismi

In vigore dal 26 nov 2009
Per promuovere l’applicazione effettiva della presente convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente convenzione: a) le agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell’esame dell’attuazione delle disposizioni della presente convenzione che rientrano nel loro mandato. Il comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull’attuazione della convenzione nei settori che rientrano nell’ambito dei loro rispettivi mandati. Il comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull’applicazione della convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività; b) il comitato, nell’esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio delle rispettive funzioni.
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Relazione del comitato con altri organismi (Art. 38 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo