Art. 40

Conferenza degli Stati parti

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Gli Stati parti si riuniscono regolarmente in una conferenza degli Stati parti per esaminare ogni questione concernente l’applicazione della presente convenzione. 2.   La conferenza degli Stati parti viene convocata dal segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della conferenza degli Stati parti.
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Conferenza degli Stati parti (Art. 40 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo