Art. 45
Entrata in vigore
In vigore dal 26 nov 2009
1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione d’integrazione regionale che ratifichi o confermi formalmente la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento, la convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell’organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.
Storico versioni
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