Art. 45 · Entrata in vigore

Art. 45

Entrata in vigore

In vigore dal 26 nov 2009
1.   La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2.   Per ogni Stato o organizzazione d’integrazione regionale che ratifichi o confermi formalmente la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento, la convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell’organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.
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