Art. 50

Testi autentici

In vigore dal 26 nov 2009
I testi in arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo della presente convenzione fanno ugualmente fede. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione. ALLEGATO II DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA NELL’AMBITO DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (Dichiarazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della convenzione) L’, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la convenzione») prevede che le organizzazioni regionali d’integrazione dichiarino nei loro strumenti di conferma o adesione formale l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato dalla convenzione. Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La Comunità europea rileva che, ai fini della convenzione, i termini «Stati parti» si applicano alle organizzazioni regionali d’integrazione nei limiti delle loro competenze. La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si applica, per quanto riguarda le competenze della Comunità europea, ai territori nei quali è applicato il trattato che istituisce la Comunità europea ed alle condizioni enunciate nel trattato stesso, in particolare all’articolo 299. Ai sensi dell’articolo 299, la presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali non si applica detto trattato e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri interessati potrebbero adottare in virtù della convenzione a nome e nell’interesse di quei territori. In conformità dell’, paragrafo 1, della convenzione, la presente dichiarazione indica le competenze trasferite alla Comunità dagli Stati membri, nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, relativamente ai settori contemplati dalla convenzione. La portata e l’esercizio delle competenze comunitarie sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all’occorrenza, la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell’, paragrafo 1, della convenzione. In talune materie la Comunità europea ha competenza esclusiva, in altre la competenza è condivisa tra la Comunità europea e gli Stati membri. Gli Stati membri restano competenti su tutte le materie per le quali non è stata trasferita alla Comunità europea alcuna competenza. Attualmente: 1) La Comunità ha competenza esclusiva in materia di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune e la tariffa doganale comune. Nella misura in cui le disposizioni della convenzione incidono sulle disposizioni del diritto comunitario, la Comunità europea ha una competenza esclusiva per accettare tali obblighi per quanto riguarda la propria pubblica amministrazione. A tale proposito, la Comunità dichiara di avere competenza a trattare la regolamentazione dell’assunzione, delle condizioni di servizio, della retribuzione, della formazione ecc. per i funzionari e non eletti, in base agli statuti e alle norme di applicazione di tali statuti (1). 2) La Comunità condivide competenze con gli Stati membri per quanto riguarda le misure intese a combattere la discriminazione fondata sulla disabilità, la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali, l’agricoltura, i trasporti ferroviari, stradali, marittimi e aerei, la tassazione, il mercato interno, la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, la politica relativa alla rete transeuropea di trasporto e le statistiche. La Comunità europea ha competenza esclusiva di aderire alla convenzione per quanto riguarda i suddetti settori solo nella misura in cui le disposizioni della convenzione o i relativi strumenti giuridici di esecuzione incidono su norme comuni precedentemente stabilite dalla Comunità europea. Laddove le norme comunitarie esistono ma restano impregiudicate, in particolare laddove le disposizioni comunitarie in vigore stabiliscono solo norme minime, gli Stati membri sono competenti, fatta salva la competenza della Comunità europea di intervenire in materia. Altrimenti la competenza è degli Stati membri. In appendice figura un elenco degli atti pertinenti adottati dalla Comunità europea. L’estensione della competenza comunitaria derivante da tali atti va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura, in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni. 3) Le seguenti politiche CE possono altresì avere pertinenza per la convenzione ONU: gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione; la Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione; la Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri; per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica e sociale; la Comunità persegue una politica di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri. Appendice ATTI COMUNITARI RELATIVI ALLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE Gli atti comunitari figuranti di seguito illustrano la sfera di competenza della Comunità in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea. In particolare la Comunità europea ha competenza esclusiva in talune materie, in altre la competenza è condivisa tra Comunità e Stati membri. L’estensione della competenza comunitaria derivante da tali atti va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura, in particolare in che misura tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni della convenzione incidono. — Accessibilità Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10). Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1). Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6), modificata dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114). Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1), modificata dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114). Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1). Direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 18). Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1). Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72). Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1), modificata dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24). Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33). Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51). Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14), modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21) e modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52 del 27.2.2008, pag. 3). Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25). Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1). Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114). Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14), modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31). Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33), modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31). — Vita indipendente e inclusione nella società, lavoro e occupazione Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16). Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d’applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 15). Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38). Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23). Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1). Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1), modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18). Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1). Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). — Mobilità personale Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1). Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18). Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14). Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1). Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell’11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1). — Accesso all’informazione Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34). Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27). Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10). Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22). — Statistiche e raccolta dei dati Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3) con relativi regolamenti di applicazione. Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1) con relativi regolamenti di applicazione. Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3) con relativi regolamenti di applicazione. Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70). — Cooperazione internazionale Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41). Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1). Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1). (1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). ALLEGATO III RISERVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ La Comunità europea afferma che secondo la legislazione comunitaria (segnatamente la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), gli Stati membri possono, nel caso, esprimere le proprie riserve in merito all’, paragrafo 1, della convenzione sulla disabilità in quanto l’, paragrafo 4, della suddetta direttiva del Consiglio conferisce loro il diritto di escludere la non discriminazione fondata sulla disabilità dal campo d’applicazione della direttiva per quanto riguarda l’impiego nelle forze armate. La Comunità dichiara pertanto di concludere la convenzione fatto salvo il diritto summenzionato, conferito agli Stati membri a norma della legislazione comunitaria.
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