Art. 5
In vigore dal 29 apr 2005
1. I tronchi sono depositati soltanto in luoghi, notificati ai competenti organismi ufficiali dello Stato membro interessato e da questi approvati, che posseggono impianti adeguati di deposito in ambiente umido, disponibili per il periodo previsto dal paragrafo 2.
2. I tronchi sono conservati ininterrottamente in ambiente umido, quantomeno a partire dalla ripresa vegetativa nelle vicine popolazioni di querce.
3. I competenti organismi ufficiali ispezionano regolarmente le vicine popolazioni di querce, a intervalli appropriati, al fine di rilevare l'eventuale presenza della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
Qualora dall'ispezione risultino sintomi che potrebbero essere stati causati dalla Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, si procede ad un esame ufficiale complementare, secondo metodi appropriati, per confermare l'eventuale presenza di tale fungo.
Ove sia confermata la presenza della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, la Commissione viene immediatamente informata.
Storico versioni
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