Art. 7
In vigore dal 29 apr 2005
1. Prima di importare la merce, l'importatore notifica con sufficiente anticipo ciascuna partita ai competenti organismi ufficiali dello Stato membro in cui è situato il primo luogo previsto di deposito, indicando:
a)
il quantitativo di tronchi;
b)
il paese d'origine;
c)
il porto di imbarco;
d)
il porto o i porti di sbarco;
e)
il luogo o i luoghi di deposito;
f)
il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione.
2. Il competente organismo ufficiale che riceva una notifica a norma del paragrafo 1 informa l'importatore, prima dell'importazione, delle condizioni previste dalla presente decisione.
3. Il competente organismo ufficiale dello Stato membro interessato trasmette copia delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente del porto di sbarco.
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