Art. 7

In vigore dal 29 apr 2005
1.   Prima di importare la merce, l'importatore notifica con sufficiente anticipo ciascuna partita ai competenti organismi ufficiali dello Stato membro in cui è situato il primo luogo previsto di deposito, indicando: a) il quantitativo di tronchi; b) il paese d'origine; c) il porto di imbarco; d) il porto o i porti di sbarco; e) il luogo o i luoghi di deposito; f) il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione. 2.   Il competente organismo ufficiale che riceva una notifica a norma del paragrafo 1 informa l'importatore, prima dell'importazione, delle condizioni previste dalla presente decisione. 3.   Il competente organismo ufficiale dello Stato membro interessato trasmette copia delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente del porto di sbarco.
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Art. 7 Decisione (UE) 2005/359 — Testo vigente | Portale Normativo