Art. 10

In vigore dal 29 apr 2005
Gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga prevista nella presente decisione riferiscono alla Commissione sulla sua applicazione entro il 30 giugno 2007. La relazione comprende informazioni dettagliate sui quantitativi importati. Se del caso, una relazione analoga è presentata entro il 30 giugno 2009.
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