Art. 8

In vigore dal 29 apr 2005
1.   Gli Stati membri possono esentare i tronchi della specie Quercus L. appartenenti al gruppo Quercus alba dalla fumigazione prevista nell', paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i tronchi fanno parte di lotti costituiti unicamente da tronchi di specie appartenenti al gruppo Quercus alba; b) i tronchi sono identificati conformemente all'allegato IV; c) i tronchi sono spediti dai porti di imbarco non prima del 15 ottobre e raggiungono il luogo di deposito non oltre il 30 aprile dell'anno successivo; d) i tronchi sono conservati in ambiente umido; e) i tronchi non sono introdotti in zone al di sotto di 45° di latitudine nord; il porto di Marsiglia può essere tuttavia utilizzato come porto di sbarco, a condizione che il lotto venga fatto immediatamente proseguire verso zone al di sopra di 45° di latitudine nord; f) le ispezioni di cui all' comprendono, anziché la prova di reazione cromatica per accertare l'avvenuta fumigazione, la prova cromatica di identificazione del legno di Quercus alba di cui all'allegato IV, eseguita su almeno il 10 % dei tronchi di ciascun lotto scelti a caso. In deroga alla lettera c), l'organismo per la protezione delle piante dello Stato membro di deposito può permettere che i lotti siano scaricati e messi in deposito umido dopo la data del 30 aprile di cui alla suddetta lettera, se il loro arrivo al porto di sbarco ha subito un ritardo imprevedibile. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alla Grecia, alla Spagna, all'Italia, a Cipro, a Malta e al Portogallo.
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Art. 8 Decisione (UE) 2005/359 — Testo vigente | Portale Normativo