Art. 3

In vigore dal 29 apr 2005
1.   I tronchi possono essere sbarcati soltanto nei porti di cui all'allegato II. 2.   A richiesta dello Stato membro interessato, l'elenco dei porti di sbarco di cui all'allegato II può essere modificato dalla Commissione, previa consultazione degli altri Stati membri.
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