Art. 2

In vigore dal 29 apr 2005
1.   La deroga riguarda soltanto i tronchi che siano stati sottoposti a fumigazione e identificati come indicato nell'allegato I. 2.   Gli Stati membri possono stabilire che ai tronchi sottoposti a fumigazione non si applicano gli , paragrafo 1, per quanto riguarda la conservazione in ambiente umido, 5, paragrafo 2, e 6, paragrafo 2.
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