Art. 1

In vigore dal 29 apr 2005
In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, di tale direttiva per quanto riguarda l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 3, della medesima, gli Stati membri sono autorizzati, con effetto dal 1o gennaio 2005, a permettere l'introduzione nel loro territorio di tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America (in appresso «i tronchi»), se sono soddisfatte le condizioni previste negli articoli da 2 a 7.
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