Art. 4

In vigore dal 29 apr 2005
1.   Le ispezioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE sono effettuate da funzionari cui è stata data un'istruzione o una formazione specifica ai fini della presente decisione, coadiuvati dagli esperti e secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE; tali ispezioni si svolgono nei porti di cui all'allegato II o nel primo luogo di deposito di cui all'. Se il porto di sbarco e il primo luogo di deposito sono situati in Stati membri diversi, tali Stati membri si accordano circa il luogo in cui le ispezioni devono essere effettuate e lo scambio di informazioni sull'arrivo e sul deposito delle partite. 2.   Le ispezioni comprendono: a) l'esame di ciascun certificato fitosanitario; b) un controllo d'identità consistente nel confrontare il contrassegno apposto su ogni tronco ed il numero di tronchi con le informazioni fornite nel relativo certificato fitosanitario; c) l'accertamento dell'avvenuta fumigazione, da effettuarsi, mediante la prova di reazione cromatica prevista dall'allegato III, su un numero adeguato di tronchi di ciascuna partita scelti a caso. 3.   Se dalle ispezioni non risulta che la partita soddisfa appieno le condizioni di cui all', paragrafo 1, l'intera partita viene rifiutata ed estromessa dal territorio della Comunità. Alla Commissione e ai competenti organismi ufficiali di tutti gli altri Stati membri vengono immediatamente comunicate informazioni dettagliate sulla partita interessata.
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