Art. 7

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi: a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio; b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell' dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3 del presente articolo; c) in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio. In caso di decesso di un agente, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni. Le spese di viaggio comprendono altresì il prezzo delle eventuali prenotazioni di posto nonché quello del trasporto dei bagagli ed eventualmente le spese di albergo necessariamente sostenute. 2.   Il rimborso si effettua sulla base dell'itinerario normale più breve ed economico per ferrovia, in prima classe, tra la sede di servizio e il luogo di assunzione o il luogo di origine. Se l'itinerario di cui al primo comma supera la distanza di 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe 'business' o equivalente. Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quelli sopra previsti, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione speciale dell'AACC. 3.   Il luogo d'origine dell'agente è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto del luogo d'assunzione o del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell'AACC. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda. La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'UE e di paesi e territori menzionati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.
Storico versioni

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