Art. 2

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 326,44 EUR al mese per ogni figlio a carico. 2.   È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo dell'agente o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dall'agente. Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione. È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale l'agente sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri dell'UE in materia di protezione dei minori. 3.   L'assegno è concesso: a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni; b) su richiesta motivata dell'agente interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale. 4.   In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'AACC, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti l'agente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi. 5.   L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità. 6.   Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico. 7.   Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente.
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo