Art. 10

In vigore dal 24 set 2004
1.   L’agente che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all' dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, a un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue: agente avente diritto all’assegno di famiglia: EUR 34,31. agente non avente diritto all’assegno di famiglia: EUR 27,67. Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell' dello statuto. 2.   La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente: a) per l’agente che non abbia diritto all'assegno di famiglia: 120 giorni; b) per l’agente che abbia diritto all'assegno di famiglia: 180 giorni o – se l’agente effettua un periodo di prova – per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese. Qualora due coniugi, entrambi agenti, abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge. In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale l’agente ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all' dello statuto. F.   SPESE DI MISSIONE
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