Art. 8

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente ha diritto annualmente, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell', al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'. Se due coniugi sono agenti dell'Agenzia, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge. In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso. Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato. Le spese di viaggio dei figli dai due ai dieci anni sono calcolate sulla base della metà dell'indennità chilometrica e della metà dell'importo forfettario supplementare; ai fini di detto calcolo si considera che i figli abbiano compiuto il secondo e decimo anno di età al 1o gennaio dell'anno in corso. 2.   Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza che separa la sede di servizio dell'agente dal suo luogo di assunzione o di origine; tale distanza è calcolata in base al metodo fissato all', paragrafo 2, primo comma. L'indennità ammonta a: 0 EUR/km per il tratto di distanza da 0 a 200 km 0,3320 EUR/km per il tratto di distanza da 201 a 1 000 km 0,5533 EUR/km per il tratto di distanza da 1 001 a 2 000 km 0,3320 EUR/km per il tratto di distanza da 2 001 a 3 000 km 0,1106 EUR/km per il tratto di distanza da 3 001 a 4 000 km 0,0532 EUR/km per il tratto di distanza da 4 001 a 10 000 km 0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km. Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità di cui sopra: 166 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km, 331,99 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km. L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono adattati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione. 3.   L'agente, che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio dell'Agenzia è, nel corso dell'anno, inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento di cui al precedente paragrafo 1, calcolato proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio. 4.   Le disposizioni che precedono si applicano agli agenti la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri dell'UE. L'agente la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell', una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge o le persone a carico ai sensi dell', paragrafo 2, non vivono con l'agente nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Il rimborso di tali spese di viaggio avviene sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del biglietto aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica. D.   SPESE DI TRASLOCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-8-199

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo