Art. 4

In vigore dal 24 set 2004
1.   Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati all'agente è concessa: a) all'agente: — che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e — che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale; b) all'agente che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 442,78 EUR al mese. 2.   L'agente che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione. 3.   Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'agente che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato all'agente di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino. Sezione 3 Rimborso spese A.   INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE
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