Art. 12
1. Ferrovia
In vigore dal 24 set 2004
Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione.
2. Aereo
Gli agenti sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde a una distanza di andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km.
3. Nave
Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina sono autorizzati caso per caso dall'AACC in funzione della durata e del costo del viaggio.
4. Automobile
Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al punto 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento.
Tuttavia, all’agente che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti evidenti, l’AACC può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:676:oj#art-12-203