Art. 11
In vigore dal 24 set 2004
1. L’agente che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni previste qui di seguito.
2. L'ordine di missione stabilisce la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolata l'anticipazione sull'indennità giornaliera che l’interessato può ottenere.
Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta qualora la missione sia di durata inferiore a 24 ore e si effettui in un paese dove ha corso la moneta usata nella sede di servizio dell’agente.
3. Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui l’agente venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra la sede di servizio e quella della missione che non obblighi l’agente incaricato della missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:676:oj#art-11-202