Art. 22

In vigore dal 24 set 2004
L'agente temporaneo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni. L'agente temporaneo comunica il proprio indirizzo all'AACC e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo.
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Art. 22 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo