Art. 27

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente temporaneo che comunica le informazioni di cui all' anche al presidente del Consiglio dell'Unione europea o al presidente del Parlamento europeo non può essere penalizzato dall'Agenzia, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate: a) l'agente temporaneo ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e b) l'agente temporaneo ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'Agenzia e ha lasciato all'Agenzia il termine fissato dall'OLAF o dall'Agenzia, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, l'agente temporaneo viene debitamente informato circa tale termine. 2.   Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora l'agente temporaneo possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo