Art. 27
In vigore dal 24 set 2004
1. L'agente temporaneo che comunica le informazioni di cui all' anche al presidente del Consiglio dell'Unione europea o al presidente del Parlamento europeo non può essere penalizzato dall'Agenzia, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:
a)
l'agente temporaneo ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e
b)
l'agente temporaneo ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'Agenzia e ha lasciato all'Agenzia il termine fissato dall'OLAF o dall'Agenzia, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, l'agente temporaneo viene debitamente informato circa tale termine.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora l'agente temporaneo possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.
Storico versioni
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