Art. 17
In vigore dal 24 set 2004
Dopo la cessazione dal servizio, l'agente temporaneo è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
L'agente temporaneo che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni è tenuto a dichiararlo all'Agenzia. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'Agenzia, l'AACC può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare all'agente temporaneo l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'Agenzia, previa consultazione del comitato del personale, notifica la propria decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione viene notificata entro tale termine, tale assenza è considerata un'accettazione implicita.
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