Art. 25

In vigore dal 24 set 2004
L'agente temporaneo può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata è presa dall'AACC, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare. La commissione di appello ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.
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