Art. 28

In vigore dal 24 set 2004
L'Agenzia assiste l'agente temporaneo, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui l'agente temporaneo o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. L'Agenzia risarcisce l'agente temporaneo dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.
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Art. 28 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo