Art. 21
In vigore dal 24 set 2004
Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Agenzia e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per l'agente temporaneo interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli agenti temporanei o ex agenti temporanei chiamati a testimoniare dinanzi alla commissione di appello o dinanzi alla commissione di disciplina in un procedimento che riguardi un agente temporaneo o un ex agente temporaneo.
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