Art. 18

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente temporaneo si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico. 2.   Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.
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Art. 18 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo