Art. 95

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

In vigore dal 24 set 2004
a) alla fine del mese in cui l'agente temporaneo raggiunge l'età di 65 anni; b) alla data stabilita nel contratto; c) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente temporaneo o all'Agenzia la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Per l'agente temporaneo il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'Agenzia, l'agente temporaneo ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto; d) nel caso in cui l'agente temporaneo cessi di soddisfare alle condizioni previste all', paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista allo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera c).
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