Art. 99

In vigore dal 24 set 2004
Indipendentemente dagli , ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo o l'ex agente temporaneo, ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste al titolo V del presente statuto. TITOLO III DEGLI AGENTI CONTRATTUALI CAPITOLO 1 Disposizioni generali
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Art. 99 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo