Art. 99
In vigore dal 24 set 2004
Indipendentemente dagli , ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo o l'ex agente temporaneo, ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste al titolo V del presente statuto.
TITOLO III
DEGLI AGENTI CONTRATTUALI
CAPITOLO 1
Disposizioni generali
Storico versioni
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