Art. 92

In vigore dal 24 set 2004
1.   Il pagamento delle prestazioni è effettuato in conformità degli del presente statuto e dell' dell'allegato VI. 2.   Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente temporaneo a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi. Sezione G Surrogazione dell'Agenzia
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Art. 92 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo