Art. 92
In vigore dal 24 set 2004
1. Il pagamento delle prestazioni è effettuato in conformità degli del presente statuto e dell' dell'allegato VI.
2. Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente temporaneo a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.
Sezione G
Surrogazione dell'Agenzia
Storico versioni
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