Art. 92

Art. 92

In vigore dal 24 set 2004
1.   Il pagamento delle prestazioni è effettuato in conformità degli del presente statuto e dell' dell'allegato VI. 2.   Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente temporaneo a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi. Sezione G Surrogazione dell'Agenzia
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-92