Art. 89

In vigore dal 24 set 2004
L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al 9,25 % dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato. Il contributo viene adattato secondo le stesse disposizioni previste nell'allegato XII dello statuto CE.
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Art. 89 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo