Art. 84
In vigore dal 24 set 2004
1. Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.
Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.
Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all' dell'allegato VI.
2. Quando, in applicazione dell' vi è un adeguamento delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.
Sezione C
Indennità una tantum
Storico versioni
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