Art. 80

In vigore dal 24 set 2004
Il coniuge superstite di un agente temporaneo beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 3 dell'allegato VI, di una pensione di reversibilità. L'ammontare della pensione non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente temporaneo né a un importo pari allo stipendio base di un agente temporaneo della CE al primo scatto del grado 1. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato V, agli assegni familiari di cui all', paragrafo 3. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all', paragrafo 3, lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 80 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo