Art. 75

In vigore dal 24 set 2004
Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente temporaneo riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Agenzia. L'agente temporaneo può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità istituita dall'Agenzia. In virtù di un accordo tra l'Agenzia e il Consiglio dell'Unione europea, l'Agenzia può avvalersi della commissione d'invalidità del Consiglio.
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Art. 75 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo