Art. 71

In vigore dal 24 set 2004
1.   Per la nascita di un figlio di un agente temporaneo viene corrisposto un assegno di 198,31 EUR alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio. Lo stesso assegno viene corrisposto all'agente temporaneo che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell' dell'allegato V. 2.   L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi. 3.   Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono agenti temporanei dell'Agenzia, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta.
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Art. 71 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo