Art. 68

In vigore dal 24 set 2004
1.   Alle stesse condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni della Comunità conformemente all' dello statuto CE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli , alle condizioni ivi previste, è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata. I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione. 2.   Le prestazioni garantite sono le seguenti: a) in caso di decesso: versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio: — al coniuge e ai figli del l'agente temporaneo deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente temporaneo; l'ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale; — in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente temporaneo; — in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente temporaneo; — in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'Agenzia; b) in caso di invalidità permanente totale: versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio; c) in caso di invalidità permanente parziale: versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1. Alle condizioni fissate da questa regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia. Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nella sezione B. 3.   Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui al precedente paragrafo 1, le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale. Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che l'agente temporaneo abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'.
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Art. 68 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo