Art. 72

In vigore dal 24 set 2004
In caso di decesso di un agente temporaneo, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell' dell'allegato V, che vivono nella sua abitazione, l'Agenzia rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine dell'agente temporaneo. Tuttavia in caso di decesso dell'agente temporaneo durante una missione, l'Agenzia rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine dell'agente temporaneo.
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Art. 72 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo